MODALITA’ DI COSTITUZIONE IN MORA
In caso di mancato o parziale pagamento, Massima Energia si riserva di inviare al
cliente, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento
indicata in fattura, formale avviso di costituzione in mora.
Trascorso inutilmente il termine indicato nella costituzione in mora, che non potrà
comunque essere inferiore a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Massima
Energia, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della costituzione in mora
oppure a 40 giorni solari (in caso di energia elettrica non in bassa tensione o gas, 25 in
caso di energia elettrica in bassa tensione) o dalla data di ricezione della costituzione
in mora, il Massima Energia procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della
fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e trascorso un
ulteriore termine non inferiore a 3 giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente
della richiesta di Chiusura del punto di fornitura per sospensione della fornitura per
morosità.
Per l’energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima
della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello
pari al 15% della potenza disponibile.
Nel caso in cui non sia stato eseguito l’intervento di Chiusura del punto di fornitura per
sospensione della fornitura per morosità, il Massima Energia può richiedere al
Distributore Competente, previa comunicazione a mezzo raccomandata/posta
elettronica certificata al Cliente, “L’Interruzione dell’alimentazione del punto di
fornitura” decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri
a carico del Cliente stesso.
L’ Interruzione dell’alimentazione del punto di fornitura comporta la risoluzione
automatica del Contratto.
Decorsi non meno di 5 giorni dall’avvenuta Chiusura del punto di fornitura per
sospensione della fornitura per morosità, Massima Energia ha facoltà di risolvere il
Contratto, procedere al recupero coattivo del credito e richiedere al Distributore
competente la cessazione amministrativa per morosità.
In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e
sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato TIMOE delibera
Arera 258/2015/R/com e s.m.i., avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:
-
euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
-
stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
-
1 - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; -
2 - il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
-
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun
ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
L’indennizzo automatico di cui verrà corrisposto in occasione della prima fattura utile,
attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.