INFORMATIVA PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO
Identità dell’esercente la vendita (di seguito anche il “Fornitore”): Massima Energia
S.p.A., con sede legale in Milano (MI) Foro Bonaparte n. 50 C.F./P.IVA 14706141000 –
www.massimaenergia.it – info@massimaenergia.it
Costo di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto:
NESSUNO
Eventuali condizioni limitative dell’Offerta:
Il nome, le caratteristiche e le
limitazioni dell’offerta sono specificate e dettagliate nelle condizioni tecnico
economiche “CTE” alle quale si fa integrale riferimento e che si prega di esaminare
attentamente;
Principali contenuti del contratto:
Il contratto contiene le seguenti clausole/documenti:
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le Condizioni Generali di Fornitura, di seguito anche “CGF” che riepilogano le obbligazioni generali delle parti;
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le condizioni tecnico economiche di fornitura, di seguito anche “CTE”, dove è dettagliata la struttura economica dell’offerta ed i prezzi dell’offerta stessa;
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le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonché le condizioni economiche delle prestazioni accessorie (cfr. artt. 7, 8 e 9 CGF ed apposite CTE);
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le eventuali garanzie richieste (cfr. art. 6 CGF);
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le modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione, e per la fornitura di gas, le modalità di informazione circa l’eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze (cfr. artt. 8CGF);
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le modalità di fatturazione, modalità e le tempistiche di pagamento (periodicità di emissione delle fatture, criterio stima consumi, modalità e termini di pagamento) (cfr. art. 9 CGF ed apposite CTE);
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le conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, con specifica indicazione delle eventuali penali, interessi di mora, procedure di messa in mora, sospensione della fornitura e le modalità con cui vengono attribuiti i costi di sospensione/riattivazione delle forniture e gli eventuali indennizzi in caso di mancato rispetto della disciplina di settore (cfr. art. 10 CGF);
Modalità e tempi per l’attivazione della fornitura, compresi eventuali adempimenti
necessari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione e nel caso di fornitura
di energia elettrica, alla stipula dei contratti di trasmissione distribuzione e
dispacciamento in prelievo e oneri che ne possono conseguire a carico del cliente
finale:
le suddette informazioni sono specificate all’art. 3 CGF;
Durata della validità dell’offerta e modalità di adesione:
le suddette informazioni
sono specificate negli artt. 3 e 4 delle CGF e nella CTE;
Modalità per ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi applicati:
le suddette
informazioni sono specificate nell’art. 17 delle CGF;
Durata del contratto e condizioni del rinnovo:
le suddette informazioni sono
specificate nell’art. 4 delle Condizioni Generali di Vendita;
Modalità e termini di preavviso per l’esercizio del diritto di ripensamento per i
clienti domestici e della facoltà di recesso dal contratto:
le suddette informazioni
sono specificate negli artt. 5 delle CGF e, per il diritto di ripensamento per i clienti
domestici, anche nella Richiesta di Fornitura. Qualora il cliente domestico (inserire
dati art. 9.6-9.7 Codice Condotta Commerciale):
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non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
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abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi:
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qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel);
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qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura.
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La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il
ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il
ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il
nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di
esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei
casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato
esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il
relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il
servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di
ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un
nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata
dal cliente; ii. essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato
esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio
fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della
fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il cliente finale stesso
sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che
provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o
l’utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 81, comma 81.7, del TIQE (delibera ARERA 646/15) e dall’articolo 33,
comma 33.4, della delibera ARERA (RQDG) ARG/gas 574/14. Per esercitare il diritto
di ripensamento si può utilizzare il modulo di ripensamento tipo sub all. e), ma non
è obbligatorio. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente
avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), Lei ha la
possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali
fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa
all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre
la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua
località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni
economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori:
le suddette
informazioni sono specificate nell’art. 17 Condizioni Generali di Vendita.
A tutela
del Consumatore inoltre Il Fornitore inoltre è tenuto a rispettare i livelli di qualità, anche
per quel che attiene i tempi e le modalità di riscontro dei reclami stabiliti dall’Allegato A alla
Delibera dell’ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, possono essere tenuti
a versare loro importi a titolo di indennizzo. Per maggiori dettagli sulle modalità di
presentazione dei reclami si rimanda alla Richiesta di Fornitura inserita nella
documentazione contrattuale. In caso di mancata risoluzione del reclamo, potranno essere
attivare le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie indicate nell’articolo
17 delle Condizioni Generali di Fornitura: tutte le informazioni al riguardo sono disponibili
anche sul sito www.massimaenergia.it. A tutela dei consumatori, abbiamo inoltre aderito
alla procedura di ripristino per contratti o attivazioni contestati, prevista dall’Allegato A
della Delibera n. 228/17 dell’ARERA (TIRV)
Livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di
competenza dell’esercente la vendita, compresi i livelli specifici e generali di qualità
eventualmente definiti dall’esercente stesso, indennizzi automatici previsti in caso
di mancato rispetto dei livelli di sua competenza:
le suddette informazioni sono
specificate nell’apposito Articolo (22 CGF) contenente i livelli effettivi di qualità
commerciale.
Periodo di validità della proposta:
45 giorni dalla data di sottoscrizione della
Richiesta di Fornitura
Informazioni art. 9.2 e 9.3 Codice Condotta Commerciale (passaggio a Mercato
Libero): Il Contratto e tutte le sue parti costituiscono l’adesione ad un rapporto di
fornitura in regime di Mercato Libero, Massima Energia srgnala che tra le proprie
offerte commerciali è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite ai
sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01, che
i clienti finali possono comunque scegliere.